Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio il cui numero e' indicato al  precedente  art.
1, vengono assegnate, previa valutazione  comparativa  del  merito  e
secondo l'ordine definito  nelle  rispettive  graduatorie  di  merito
formulate dalle commissioni  giudicatrici,  per  un  importo  pari  a
quello determinato ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno  2008,
corrispondente ad € 13.638,47, al lordo degli oneri  previdenziali  a
carico del percipiente, assoggettato al contributo previdenziale INPS
a gestione separata.I casi di incompatibilita' totale o parziale  per
la fruizione della borsa  di  studio  sono  fissati  dalla  normativa
vigente. In caso di  sopravvenuta  incompatibilita',  i  ratei  della
borsa  di  studio  relativi  al  periodo  per  il  quale  sono  stati
indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si
riferisce all'anno accademico o sua frazione. 
    A parita' di merito, per  tutti  coloro  utilmente  collocati  in
graduatoria,  prevale  la  valutazione  della  situazione   economica
determinata ai sensi del decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. 
    Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa  rinunci  nel
corso dell'anno alla borsa di  studio,  questa  verra'  assegnata  al
primo dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla  borsa
di studio si intende definitiva, anche se il  dottorando  continua  a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato. 
    La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio   e'   pari
all'intera  durata  del  corso;  le  borse  sono  confermate  con  il
passaggio all'anno successivo. 
    L'importo della borsa di  studio  e'  aumentato  per  l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per  cento.  Tali
periodi non possono complessivamente superare la meta'  della  durata
del corso. 
    Per  periodi  di  formazione  di  durata  superiore  a  sei  mesi
consecutivi e' necessario il parere favorevole del collegio  docenti,
per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.