Art. 10 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le  borse  di  studio,  il  cui  attuale  importo  annuo  e'   di
€ 13.638,47 al lordo della quota dei contributi previdenziali facenti
carico al borsista, sono conferite ai vincitori, ai sensi  e  con  le
modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo  l'ordine  della
graduatoria. 
    Chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato anche per un solo anno, non puo' fruirne una seconda volta. 
    In  caso  di  rinuncia  alla  borsa  di  studio,  da  trasmettere
all'ufficio ricerca mediante l'apposito modello,  il  dottorando  non
avra' diritto al percepimento del rateo spettante per il mese in  cui
la rinuncia viene formalizzata.