Art. 10 Borse di studio Le borse di studio, il cui attuale importo annuo e' di € 13.638,47 al lordo della quota dei contributi previdenziali facenti carico al borsista, sono conferite ai vincitori, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' fruirne una seconda volta. In caso di rinuncia alla borsa di studio, da trasmettere all'ufficio ricerca mediante l'apposito modello, il dottorando non avra' diritto al percepimento del rateo spettante per il mese in cui la rinuncia viene formalizzata.