Art. 11 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
secondo le modalita' ed i tempi  fissati  dal  Collegio  dei  Docenti
compiendo  continuativamente  attivita'  di  studio  e   di   ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine. 
    Le strutture, pertanto, dovranno curare  la  tenuta  di  apposito
registro ufficiale di presenza ("diario di  bordo")  che  riporti  le
firme degli allievi e dei docenti nonche' le attivita' e  le  ore  di
formazione svolte. 
    E'  consentito  l'esercizio  di  attivita'  compatibili,   previa
autorizzazione del Collegio dei Docenti. Tali attivita'  esterne  non
devono in alcun modo porsi in conflitto con  l'attivita'  svolta  dal
dottorando. 
    Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio  o  interruzioni
verranno proposti dal collegio docenti e autorizzati  con  successivo
decreto rettorale ai dottorandi  che  dimostrino  di  trovarsi  nelle
condizioni previste dalla Legge  30.12.1971,  n.  1204  e  successive
modifiche e integrazioni, oppure che si trovino nella  condizione  di
malattia grave e prolungata . 
    Nel caso di risultati  insufficienti,  il  Collegio  dei  docenti
proporra' al Rettore l'emanazione di un provvedimento  di  esclusione
del dottorando dalla prosecuzione corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato alla restituzione per intero, con riferimento  all'anno  in
questione, della borsa di  studio  oppure  delle  rate  eventualmente
riscosse. 
    Gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca   con   sede
amministrativa   presso   l'Universita'   degli   Studi   di   Napoli
"Parthenope" e a quelli di  cui  quest'ultima  e'  sede  consorziata,
possono  svolgere  limitata   attivita'   didattica   sussidiaria   o
integrativa nei corsi di laurea e/o  di  diploma,  nell'ambito  della
programmazione  effettuata  dal  Collegio  dei  Docenti,  secondo  le
modalita' fissate dal Regolamento di Ateneo: 
    «Art. 12 (Titolo di dottore di ricerca). - Il titolo  di  dottore
di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al
termine della durata del corso di dottorato. 
    Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo  e'
subordinato  al  deposito,  da  parte   dell'interessato   e   previa
sottoscrizione di  apposita  dichiarazione  (v.allegato  16)  di  non
compromettere in alcun modo i diritti di  terzi,  della  tesi  finale
nell'archivio  istituzionale  d'Ateneo  ad  accesso  aperto,  che  ne
garantira' la conservazione e  la  pubblica  consultabilita'  secondo
quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato  di
ricerca.».