Art. 11 Obblighi dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato secondo le modalita' ed i tempi fissati dal Collegio dei Docenti compiendo continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine. Le strutture, pertanto, dovranno curare la tenuta di apposito registro ufficiale di presenza ("diario di bordo") che riporti le firme degli allievi e dei docenti nonche' le attivita' e le ore di formazione svolte. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Tali attivita' esterne non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno proposti dal collegio docenti e autorizzati con successivo decreto rettorale ai dottorandi che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge 30.12.1971, n. 1204 e successive modifiche e integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata . Nel caso di risultati insufficienti, il Collegio dei docenti proporra' al Rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione del dottorando dalla prosecuzione corso. In tal caso il dottorando e' obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Napoli "Parthenope" e a quelli di cui quest'ultima e' sede consorziata, possono svolgere limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa nei corsi di laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei Docenti, secondo le modalita' fissate dal Regolamento di Ateneo: «Art. 12 (Titolo di dottore di ricerca). - Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato e previa sottoscrizione di apposita dichiarazione (v.allegato 16) di non compromettere in alcun modo i diritti di terzi, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita' secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.».