Art. 12 
 
 
                       Copertura assicurativa 
 
 
    L'Universita' garantisce i dottorandi,  nello  svolgimento  delle
attivita' didattiche, contro il  rischio  assicurativo  derivante  da
responsabilita' civile verso terzi. 
    Rimane, invece,  ad  esclusivo  carico  degli  stessi  provvedere
all'accensione  di  un'eventuale  copertura  assicurativa  contro  il
rischio infortuni che possa verificarsi durante lo svolgimento  delle
suddette attivita' didattiche.