Art. 12 Copertura assicurativa L'Universita' garantisce i dottorandi, nello svolgimento delle attivita' didattiche, contro il rischio assicurativo derivante da responsabilita' civile verso terzi. Rimane, invece, ad esclusivo carico degli stessi provvedere all'accensione di un'eventuale copertura assicurativa contro il rischio infortuni che possa verificarsi durante lo svolgimento delle suddette attivita' didattiche.