Art. 13 
 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
 
    Il titolo di dottore di ricerca e' conferito  a  conclusione  del
corso dal Rettore e si consegue all'atto del  superamento  dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. 
    Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno  formate  e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al  Regolamento
di Ateneo.