Art. 6 Commissioni giudicatrici e loro adempimenti Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate dal Rettore, sentiti i rispettivi Collegi dei Docenti. Ogni commissione sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di cinquanta punti per ognuna delle due prove ( scritta e colloquio), nonche' di 20 punti relativi alla valutazione del curriculum universitario.(vale a dire media degli esami e voto finale di laurea). E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 30/50. E' inserito in graduatoria il candidato che anche nel colloquio abbia ottenuto una votazione di almeno 30/50. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e nella valutazione del voto finale di laurea e della media degli esami di profitto.