Art. 6 
 
 
             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti 
 
 
    Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca  saranno  formate  e
nominate dal Rettore, sentiti i rispettivi Collegi dei Docenti.  Ogni
commissione sara' composta da  tre  docenti  di  ruolo,  cui  possono
essere aggiunti non piu' di  due  esperti,  anche  stranieri,  scelti
nell'ambito degli enti e  delle  strutture  pubbliche  e  private  di
ricerca; la nomina di  tali  esperti  e'  obbligatoria  nel  caso  di
convenzioni od intese con piccole e medie imprese. 
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di cinquanta punti per ognuna delle due  prove  (  scritta  e
colloquio),  nonche'  di  20  punti  relativi  alla  valutazione  del
curriculum universitario.(vale a dire media degli esami e voto finale
di laurea). 
    E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la  prova
scritta con una votazione non inferiore a 30/50. 
    E' inserito in graduatoria il candidato che anche  nel  colloquio
abbia ottenuto una votazione di almeno 30/50. 
    Espletate le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati  da  ciascun  candidato  nelle  singole   prove   e   nella
valutazione del voto finale di laurea e della media  degli  esami  di
profitto.