Art. 7 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    La graduatoria di merito sara' approvata con Decreto Rettorale. 
    In caso di parita' di punteggio tra due o  piu'  candidati  avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane d'eta'. 
    I candidati saranno dichiarati vincitori secondo  l'ordine  della
graduatoria fino alla concorrenza dei  posti  messi  a  concorso  per
ciascun dottorato. 
    I  candidati  utilmente   collocati   in   graduatoria   dovranno
ottemperare agli obblighi di cui al successivo art. 8. 
    In caso di mancata iscrizione al corso di dottorato o di rinuncia
al proseguimento del corso  stesso  che  dovra'  essere  formalizzata
entro trenta giorni dall'inizio dei corsi, subentreranno  altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria. 
    In caso di utile collocamento in piu' graduatorie,  il  candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.