Art. 7 Graduatoria di merito La graduatoria di merito sara' approvata con Decreto Rettorale. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane d'eta'. I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per ciascun dottorato. I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno ottemperare agli obblighi di cui al successivo art. 8. In caso di mancata iscrizione al corso di dottorato o di rinuncia al proseguimento del corso stesso che dovra' essere formalizzata entro trenta giorni dall'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.