Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Il numero  di  borse  di  studio  normalmente  attribuibili  sono
definite negli allegati da n.1 a n.13 relative  a  ciascun  corso  di
dottorato. 
    Le borse di studio il cui importo annuale  previsto  e'  pari  ad
€ 13.638,47  (assoggettabile  al  contributo  previdenziale  INPS   a
gestione  separata)  cosi'  come  stabilito  dall'art.  1  del   D.M.
18.06.08, , vengono assegnate,  previa  valutazione  comparativa  del
merito e secondo l'ordine definito nelle  rispettive  graduatorie  di
merito formulate dalle Commissioni giudicatrici. 
    Le borse di studio sono definite aggiuntive nel  momento  in  cui
pervengono  finanziamenti  da  enti  esterni   pubblici   o   privati
successivamente all'emanazione del bando. 
    Si precisa che se tali finanziamenti  dovessero  essere  concessi
prima delle  prove  scritte  dei  concorsi  di  dottorato,  le  borse
aggiuntive potranno essere accettate  e  i  posti  messi  a  concorso
eventualmente aumentati. 
    Nel caso in cui , invece,  i  finanziamenti  intervenissero  dopo
l'espletamento delle prove scritte sara' aumentato esclusivamente  il
numero delle borse. 
    Si precisa  che  per  i  corsi  di  dottorato  XXVI  ciclo  sopra
menzionati,  sono  stati  richiesti,  tramite  la  presentazione   di
progetti in risposta al DD n.380 del 27 ottobre  2009  (POR  Campania
2007/2013), finanziamenti per l'erogazione di borse aggiuntive. 
    L'eventuale aumento del numero delle borse di studio e dei  posti
messi a concorso sara' reso noto esclusivamente  tramite  avviso  sul
sito web dell'Ateneo http://www.uniparthenope.it 
    La durata della borsa di studio e'  pari  all'intera  durata  del
corso. 
    Chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato non puo' chiedere di fruirne una seconda volta 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre Borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    L'importo della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per  eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del  50%  .Tali  periodi
non possono in alcun caso superare la meta' della durata  dell'intero
corso di dottorato. 
    Ai fini dell'incremento di  cui  sopra  ,  il  coordinatore  deve
autorizzare il periodo di studi all'estero e trasmettere tale auto al
Rettore corredata da attestazione che l'attivita'  per  la  quale  si
chiede   la   mobilita'   del    dottorando    rientra    nell'ambito
dell'attuazione del programma di studi  e  di  ricerca  a  suo  tempo
formulati. 
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate,  previa  attestazione  di   frequenza   rilasciata   dal
Coordinatore del corso; per la fruizione della stessa  il  limite  di
reddito personale complessivo annuo e' fissato in € 10.561,54 lordi. 
    Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale nonche' emolumenti  di  qualsiasi  altra  natura  aventi
carattere  ricorrente  con  esclusione  di   quelli   aventi   natura
occasionale. 
    In caso di  mancata  corresponsione  di  una  rata,  per  ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive. 
    Coloro  i  quali  hanno  diritto  alla  borsa  di  studio  devono
presentare  all'atto  dell'iscrizione  una  dichiarazione  presuntiva
relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza  delle
cause di incompatibilita'  contenute  nel  presente  paragrafo.  Tale
dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno
di frequenza del corso. I fruitori delle borse  di  studio  dovranno,
inoltre, provvedere alla costituzione di una  posizione  contributiva
INPS, iscrivendosi alla "Gestione separata"  dell'Istituto  medesimo.
La modulistica relativa  agli  adempimenti  citati  sara'  reperibile
presso l'Ufficio Ragioneria dell'Ateneo.