Art. 10 
 
 
               Corso di formazione e nomina ad agente 
 
 
    1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e'  volto
a   permettere   il   conseguimento   dell'istruzione   professionale
necessaria all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di
polizia,  antincendio,  di  protezione  civile  e  di  controllo  del
territorio. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso  sono
fissati con decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato. 
    2. Per quanto riguarda  disciplina  ed  istruzione,  gli  allievi
agenti sono soggetti, durante il corso, al regolamento  della  Scuola
del Corpo forestale dello Stato 
    3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello  Stato  compete,
ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
201, il trattamento economico previsto per gli allievi  agenti  della
Polizia di Stato. 
    4. Gli allievi agenti frequentanti il  corso  che  dichiarino  di
rinunciare al corso sono dimessi dal corso stesso con  cessazione  di
ogni rapporto con l'Amministrazione. 
    5. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi  di
assenza,  nonche'  le  espulsioni  dal   corso,   sono   disciplinate
all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201. 
    6. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti  devono
sostenere gli esami finali le cui modalita' sono fissate con  decreto
del Capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che  non
superano gli esami finali sono dimessi dal corso  con  cessazione  di
ogni rapporto con l'Amministrazione. Gli allievi agenti che  superano
gli esami finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria  finale
del  corso,  agenti  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e  prestano
giuramento.