Art. 7 
 
 
  Accertamenti di idoneita' agonistica, fisica e psico-attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati,  nell'ordine  del  punteggio  risultante  dalla
valutazione  dei  titoli  di  cui  all'articolo  6  per  la   singola
disciplina/specialita'/categoria, nel limite  massimo  dei  posti  da
coprire  o  nel  maggior  numero  ritenuto  opportuno  a  discrezione
dell'Amministrazione,  sono  invitati,  in   conformita'   a   quanto
stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 1991,  n.  132,  a  sottoporsi  agli  accertamenti  della
idoneita' fisica, agonistica e psico-attitudinale  da  parte  di  una
commissione  composta  da  quattro  medici  esperti  della   pubblica
amministrazione, presieduta dal sanitario del Corpo per l'Ispettorato
generale. Il giudizio di idoneita' o non  idoneita',  espresso  dalla
commissione  medica,  e'  definitivo  e  comporta,  in  caso  di  non
idoneita', l'esclusione dal concorso. 
    2. La lettera d'invito conterra' l'indicazione degli accertamenti
clinici da esibire alla commissione, ai  quali  devono  sottoporsi  i
candidati presso le proprie  AA.SS.LL.  o  altra  struttura  pubblica
specificata nella lettera stessa, nei trenta  giorni  antecedenti  la
convocazione. 
    3. In caso di assenza agli accertamenti  o  accertamento  di  non
idoneita' dei candidati invitati,  sono  convocati  i  candidati  che
seguono  nelle  graduatorie  dei  titoli,  in  relazione   ai   posti
disponibili.