Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto direttorale, decorrono i trenta giorni previsti  dall'art.  9
del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al  direttore,  da
parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione   dei
commissari. Decorso tale termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento
della  Commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.