Art. 2 Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto direttorale, decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.