Art. 2 Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21.04.1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.1995, n. 236 per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari: decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.