Art. 2 
 
 
    Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (Decreto rettorale  n.
1432 del 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  99
del  29  dicembre  2009),  consultabile  nel   seguente   sito   web:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm,        le
pubblicazioni che  il  candidato  ritenga  utile  presentare  per  la
valutazione comparativa e che siano state indicate nella  domanda  ai
sensi del punto d), dell'art. 4, dovranno  essere  inviate,  mediante
raccomandata con avviso di  ricevimento,  ovvero  consegnate  a  mano
previo accordo con la struttura di riferimento, nel  numero  massimo,
se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di  concorso,  alla  sede
della facolta', dipartimento o istituto ove la commissione  svolgera'
i suoi lavori (cd.  Sede  concorsuale),  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   del   presente   decreto
costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato. 
    Ai candidati che scelgano di consegnare a mano le  pubblicazioni,
si raccomanda di prestare attenzione al periodo  di  chiusura  estiva
della struttura a cui deve essere fatta la consegna. 
    E' facolta' del candidato trasmettere copia  delle  pubblicazioni
anche ai componenti  la  commissione  presso  il  proprio  ateneo  di
appartenenza. 
    Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n.  117/2000  e  l'art.  6  del  bando  di  concorso
sanciscono la esclusione dalla procedura per  i  candidati  che,  nel
caso in cui il  Bando  di  concorso  preveda  un  numero  massimo  di
pubblicazioni  (didattiche  e/o  scientifiche)  da  inviare,  abbiano
inviato un numero di pubblicazioni superiore a  quello  indicato  nel
bando di concorso, al  fine  di  non  incorrere  nella  sanzione  ora
indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale)  si  raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione. 
    Sui plichi contenenti le  pubblicazioni  devono  essere  indicati
espressamente:  l'universita'  che  ha  bandito  la   procedura,   la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale. 
    Il mancato invio delle pubblicazioni alla  sede  della  facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera'  i  suoi  lavori
entro  il  termine  prescritto   non   equivale   a   rinuncia   alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione  giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e  non  potra',
pertanto,  valutare  i  lavori  scientifici  anche  se  personalmente
conosciuti.  Le   commissioni   giudicatrici   non   prenderanno   in
considerazione pubblicazioni difformi,  o  in  edizione  diversa,  da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche  se
il numero di quelle ricevute fosse conforme  a  quello  indicato  nel
bando. 
    Nessuno  dei  lavori  scientifici  inviati  sara'  restituito  ai
candidati da questa amministrazione; tuttavia i'  candidati  potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo  eventuale  contenzioso  in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la  sede  ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data  del
decreto di accertamento della regolarita' degli  atti.  Trascorso  il
suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre  liberamente
del materiale non ritirato.