Art. 2 
 
 
    Dal giorno successivo alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine di trenta
giorni previsto dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito con legge n. 236 del 21 giugno 1995, per la  presentazione
al  Rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze   di
ricusazione del  commissario  sostituito.  Decorso  tale  termine  e,
comunque, dopo l'insediamento della  commissione,  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione del commissario di che trattasi. 
    Il presente provvedimento  viene  registrato  ed  inserito  nella
raccolta  dei  decreti  di  questo  Ateneo  ed  inviato  all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
      Chieti, 16 luglio 2010 
 
                                               Il rettore: Cuccurullo