Art. 3 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti
a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio  nazionale,
su   argomenti   di   diritto   civile,   diritto   penale,   diritto
amministrativo, diritto processuale  civile  e  procedura  penale.  I
quesiti sono segreti e ne e' vietata  la  divulgazione.  E'  altresi'
vietata l'introduzione nell'aula di telefoni  portatili  e  di  altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di  testi  sotto  qualsiasi
forma. 
    2.  Il  tempo  massimo   a   disposizione   dei   candidati   per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti. 
    3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.