Art. 4 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1. Con decreto rettorale  e'  costituita  presso  ciascuno  degli
atenei  di  cui  all'allegato  1  una  commissione  giudicatrice  del
concorso, composta da due professori universitari  di  ruolo,  da  un
magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta  dal
componente avente maggiore anzianita' di ruolo ovvero, a  parita'  di
anzianita' di ruolo, dal piu' anziano  di  eta'.  La  commissione  e'
incaricata di assicurare la regolarita' dell'espletamento delle prove
di esame ivi compresa  la  consegna  e  il  ritiro  degli  elaborati,
nonche' la verbalizzazione.  La  commissione  provvede  inoltre  alla
formulazione della graduatoria dei candidati ai  sensi  dell'art.  5.
Con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato  di  vigilanza
ed il responsabile del procedimento. 
    2. Il giorno dello svolgimento  delle  prove,  alle  ore  10,  la
commissione   giudicatrice   costituita   presso   la   facolta'   di
giurisprudenza dell'Universita' «La Sapienza» di Roma invita uno  dei
candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti
gli elaborati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto n.  537  del
1999.  A  tal   fine   la   commissione   controlla   preliminarmente
l'integrita' dei plichi contenenti i tre elaborati. 
    3. Il numero dell'elaborato sorteggiato  e'  comunicato  per  via
telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine
dell'immediato espletamento della prova di esame. La  consegna  degli
elaborati e' effettuata contestualmente a tutti i candidati  presenti
nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal  momento  in
cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari. E'  in  ogni
caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto
il plico contenente il questionario prima  dell'autorizzazione  della
commissione. 
    4. Per i  fini  di  cui  ai  precedenti  commi  si  applicano  le
disposizioni  di  cui   all'art.   9   del   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11  maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio  2001.
I responsabili del procedimento di ciascuna sede,  o  loro  delegati,
provvedono   a   ritirare   gli   elaborati   presso   il   consorzio
interuniversitario Cineca il giorno 25 ottobre  2010.  L'esito  della
correzione  degli  elaborati  e'  comunicato  dal  Cineca  stesso  ai
responsabili  del  procedimento  di  ciascun  ateneo  ai  fini  della
valutazione  di  cui  all'art.   5   da   parte   della   commissione
giudicatrice.