Art. 5 
 
 
                Valutazione della prova e dei titoli 
 
 
    1. Ai fini della formulazione della graduatoria in  relazione  ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a
disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta  per
la valutazione della prova d'esame, cinque  per  la  valutazione  del
curriculum e cinque per il voto di laurea. 
    2. La valutazione del curriculum e del  voto  di  laurea  avviene
secondo i criteri stabiliti dalla  commissione  di  cui  all'art.  4,
comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 9 luglio 2010 
 
                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                  Gelmini             
Il Ministro della giustizia 
           Alfano