Art. 2 
 
 
    Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n.  117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il  termine
di trenta giorni previsto dall'art. 9  del  decreto-legge  21  aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
1995,  n.  236,  per  la  presentazione  al  Rettore,  da  parte  dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  del   componente
subentrante. Decorso tale termine e,  comunque,  dopo  l'insediamento
della nuova Commissione non sono ammesse istanze di  ricusazione  dei
commissari. 
 
                                                 Il Rettore: Pasquali