Art. 10 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio verranno assegnate secondo  l'ordine  definito
dalla graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice.
A parita' di merito nella graduatoria prevale  la  valutazione  della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche. 
    L'importo annuale della borsa di studio,  e'  di  euro  18.000,00
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a  gestione  separata
secondo la normativa vigente. 
    L'importo della borsa sara'  aumentato  del  50%  per  i  periodi
trascorsi all'estero durante i quattro anni di corso. 
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualunque titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    La borsa di studio decorre dall'effettivo inizio della frequenza. 
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate. 
    Chi abbia  fruito  di  una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. 
    I benefici (borse di studio  regionali  per  i  dottorandi  senza
borsa) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 - Uniformita' di trattamento  sul  diritto  agli  studi
universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2  dicembre  1991,  n.
390, verranno attuati in conformita' a quanto verra' deliberato dalla
regione Lombardia. 
    Le borse di studio sono esenti  dall'Imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche (IRPEF) cosi' come previsto dall'art. 4  della  legge
n. 476 del 13 agosto 1984.