Art. 11 Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi Tutti i dottorandi sono tenuti annualmente al versamento di euro 300,00 per l'assicurazione infortuni e responsabilita' civile e l'imposta di bollo. Inoltre, sono tenuti a versare la tassa regionale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, il cui importo e' di euro 100,00. I contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi sono pari a 700 euro da non richiedersi ai dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita' su fondi ripartiti dei decreti del ministero di cui all'art. 4, comma 3, legge 1998, n. 210, come indicato dall'art. 7, comma 1, lettera c), decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. Tali contributi potranno subire modifiche all'atto dell'iscrizione agli anni successivi di dottorato.