Art. 11 
 
 
          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi 
 
 
    Tutti i dottorandi sono tenuti annualmente al versamento di  euro
300,00 per  l'assicurazione  infortuni  e  responsabilita'  civile  e
l'imposta di bollo. Inoltre, sono tenuti a versare la tassa regionale
prevista dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9
aprile 2001, il cui importo e' di euro 100,00. 
    I contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi  sono  pari  a
700 euro da non richiedersi ai dottorandi titolari di borse di studio
conferite  dall'Universita'  su  fondi  ripartiti  dei  decreti   del
ministero di cui all'art. 4,  comma  3,  legge  1998,  n.  210,  come
indicato dall'art. 7, comma 1, lettera c),  decreto  ministeriale  n.
224 del 30 aprile 1999. 
    Tali    contributi    potranno    subire    modifiche    all'atto
dell'iscrizione agli anni successivi di dottorato.