Art. 7 
 
 
                   Preferenza a parita' di merito 
 
 
    1. I concorrenti che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli  di
precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire, con  nota
indirizzata al Direttore amministrativo dell'Universita' di  Messina,
entro il termine perentorio  di  quindici  giorni,  che  decorre  dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la  suddetta  prova
orale, i documenti in carta semplice,  prodotti  in  originale  o  in
copia autenticata, o in  alternativa,  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazioni o di atto di notorieta',  attestanti  il  possesso  di
tali  titoli,  gia'  indicati  nella  domanda,  dai  quali   risulti,
altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  della  domanda  di   ammissione   alla
selezione. 
    2. A parita' di merito, i titoli di preferenza sono: 
      1) gli insigniti di medaglie al valore militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati e invalidi per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli di mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma-rafferma. 
    3. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli, a carico, indipendentemente dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma
9,  della  legge  n.  191/1998.  I  suddetti  titoli  devono   essere
presentati: 
        1) in originale 
        2) in copia autenticata ai sensi dell'art.18 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
        3) in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva  di  atto
di notorieta' che ne attesti la conformita' all'originale,  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
        4) dichiarati in sostituzione  di  certificazione,  ai  sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.