Art. 9 
 
 
Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione documenti di rito 
 
 
    1. Il vincitore  della  selezione  sara'  assunto  in  prova  con
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
    2. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il  vincitore
dovra' produrre la documentazione richiesta  dall'amministrazione  in
base alla normativa vigente  in  materia.  La  mancata  o  incompleta
consegna della documentazione suddetta, o la omessa  regolarizzazione
della  documentazione  stessa  nel  termine   prescritto,   implicano
l'impossibilita' di dar luogo  alla  stipulazione  del  contratto  di
lavoro ovvero, per il rapporto gia' instaurato, comporta  l'immediata
risoluzione del medesimo. 
    3. I certificati  rilasciati  dalle  competenti  autorita'  degli
Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni  vigenti  negli
Stati stessi e debbono essere, altresi', legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione,  in  lingua  italiana,
certificata conforme al testo  straniero,  redatta  dalla  competente
rappresentanza diplomatica  o  consolare,  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale. 
    4. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.