Art. 2 Il comma 4 dell'art. 16 del decreto dirigenziale n. 33 emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 9 marzo 2010, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «4. A parita' di merito si terra' conto, ai fini della formazione della graduatoria, della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 3, nonche' del possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attivita' di servizio, candidato con maggiore anzianita' di grado, maggiore anzianita' di servizio nell'Arma dei carabinieri, migliore valutazione riportata nei titoli. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso ha dichiarato il possesso di titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli." Al comma 5 dell'art. 16 del decreto dirigenziale n. 33 del 9 marzo 2010, citato al punto 1, dopo «Direttore generale per il personale militare» e' aggiunto: «o di autorita' da lui delegata». Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 agosto 2010 Il Generale di divisione: Zappa