Art. 2 
 
 
    Il comma 4 dell'art. 16 del decreto dirigenziale  n.  33  emanato
dalla Direzione generale per il personale militare il 9  marzo  2010,
citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
    «4. A parita' di merito si terra' conto, ai fini della formazione
della graduatoria, della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 3,
nonche' del possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di
preferenza: orfani di guerra ed  equiparati,  figli  di  decorati  al
valor  militare,  di  medaglia  d'oro   al   valore   dell'Arma   dei
carabinieri, dell'Esercito, al valor di marina, al valor  aeronautico
o al valor  civile,  figli  di  vittime  del  dovere  e  di  militari
dell'Arma  dei  carabinieri  deceduti  in  servizio   o   per   cause
riconducibili  all'attivita'  di  servizio,  candidato  con  maggiore
anzianita' di grado, maggiore anzianita' di  servizio  nell'Arma  dei
carabinieri, migliore valutazione riportata nei titoli.  In  caso  di
ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di  eta',  ai
sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997,  n.  127  come
modificato dall'art. 2  della  legge  16  giugno  1998,  n.  191.  Il
concorrente che  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  ha
dichiarato il possesso di titoli di preferenza deve fornire tutte  le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i previsti controlli." 
    Al comma 5 dell'art. 16 del decreto  dirigenziale  n.  33  del  9
marzo 2010, citato al  punto  1,  dopo  «Direttore  generale  per  il
personale militare» e' aggiunto: «o di autorita' da lui delegata». 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 17 agosto 2010 
 
                                      Il Generale di divisione: Zappa