Art. 6 
 
 
                         Esame di ammissione 
 
 
    L'ammissione  al  corso  di  dottorato  avviene  in   due   fasi:
valutazione dei titoli e prove d'esame. 
    Nella  prima  fase  la  Commissione  esaminatrice  procede   alla
valutazione dei titoli in  conformita'  ai  criteri  determinati  dal
Collegio dei docenti del singolo dottorato e riportati nelle allegate
tabelle con riferimento a ciascun corso di  dottorato.  Sono  ammessi
all'esame i candidati che  abbiano  conseguito  una  valutazione  non
inferiore  a  12/20  o  18/30  o  24/40,  secondo  il   criterio   di
ripartizione del punteggio predefinito dal predetto Collegio. 
    L'esame consiste in un colloquio - o secondo  quanto  specificato
nelle allegate tabelle per ciascun corso di dottorato, in due  prove:
una scritta e una orale - inteso ad  accertare  la  preparazione,  le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e le
sue motivazioni personali. Il colloquio e' finalizzato  a  verificare
le conoscenze del candidato su argomenti  riguardanti  gli  indirizzi
formativi e scientifici del dottorato e  comprende  la  presentazione
formale da parte dello stesso del progetto di ricerca proposto. 
    A discrezione della Commissione oltre al  colloquio  puo'  essere
richiesta la stesura di un breve elaborato  scritto.  Nel  corso  del
colloquio e' verificata inoltre la conoscenza della lingua inglese  e
delle eventuali altre lingue straniere indicate dal candidato. 
    Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga  un
punteggio non inferiore a 28/40 o 21/30 o 14/20, secondo il  criterio
di ripartizione del punteggio predefinito dal Collegio dei docenti. 
    Al  termine  della  prova  d'esame  la  Commissione  compila   la
graduatoria generale di merito sulla base della  somma  dei  punteggi
ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio. 
    Qualora gli esami consistano in due prove, una scritta e  l'altra
orale,  si  applicano  le  medesime  prescrizioni  stabilite  per  il
colloquio: sia la prova scritta  sia  la  prova  orale  si  intendono
superate solo se il candidato ottenga in ciascuna  un  punteggio  non
inferiore  a  28/40  o  21/30  o  14/20,  secondo  il   criterio   di
ripartizione del punteggio predefinito dal  Collegio  dei  docenti.In
questo caso la graduatoria generale di merito e' formata sommando  il
punteggio conseguito dai candidati nella valutazione dei  titoli  con
la media dei voti riportati nelle singole prove. 
    Per sostenere le prove  i  candidati  dovranno  esibire  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento: 
    a) carta d'identita'; 
    b) passaporto; 
    c) patente di guida.