Art. 4 Esclusione dal concorso 1. L'ammissione al concorso avviene con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che hanno presentato, spedito ovvero trasmesso la domanda di ammissione al concorso: a) oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 3; b) priva della sottoscrizione autografa; c) priva della copia fotostatica del documento di identita'; d) incompleta o illeggibile in parti essenziali; e) tramite telex o telegramma; f) tramite fax ad un numero di fax che, anche se appartenente alla CONSOB, sia diverso da quello indicato allo stesso art. 3, comma 5; g) priva del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero. 3. Sono altresi' esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti di ammissione al concorso. 4. L'esclusione dal concorso e' disposta dal Presidente della CONSOB con provvedimento motivato. 5. La CONSOB comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione al recapito indicato nella domanda.