Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. L'ammissione al concorso avviene con la piu' ampia riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. 
    2. Sono esclusi dal concorso i candidati  che  hanno  presentato,
spedito ovvero trasmesso la domanda di ammissione al concorso: 
      a) oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 3; 
      b) priva della sottoscrizione autografa; 
      c) priva della copia fotostatica del documento di identita'; 
      d) incompleta o illeggibile in parti essenziali; 
      e) tramite telex o telegramma; 
      f) tramite fax ad un numero di fax che, anche  se  appartenente
alla CONSOB, sia diverso da quello indicato allo stesso art. 3, comma
5; 
      g) priva del provvedimento di riconoscimento  dell'equipollenza
dei titoli di studio conseguiti all'estero. 
    3. Sono altresi' esclusi dal concorso  i  candidati  che  abbiano
presentato domande dalle quali non risulti il  possesso  di  tutti  i
requisiti di ammissione al concorso. 
    4. L'esclusione dal concorso e'  disposta  dal  Presidente  della
CONSOB con provvedimento motivato. 
    5.  La  CONSOB  comunica  per  iscritto   agli   interessati   il
provvedimento di esclusione al recapito indicato nella domanda.