Art. 6 Graduatoria finale 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma: della media dei voti riportati nelle prove scritte; del punteggio relativo ai titoli posseduti; del voto riportato nella prova orale; del punteggio riportato relativamente alla conoscenza della lingua inglese. 2. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito ed agli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti, ovvero indicati nel regolamento del personale della CONSOB. 3. Fermo restando quanto precede, qualora due o piu' candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa approva la graduatoria finale del candidato risultato vincitore del concorso e di quelli idonei, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e all'impiego, nonche' dei titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 5, comma 10, e degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza e, conseguentemente, dichiara vincitore del concorso il primo classificato in detta graduatoria. 5. In caso di rinuncia del vincitore, la CONSOB si riserva la facolta' di assegnare ad altro candidato idoneo il posto resosi disponibile, seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. A tal fine la graduatoria resta valida per un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo comma. 6. La graduatoria del concorso e' comunicata al candidato risultato vincitore ed ai candidati idonei e pubblicata nel Bollettino della CONSOB; di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale «Concorsi ed esami».