Art. 8 Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio 1. Possono accedere all'impiego presso la CONSOB i candidati che: siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2; non si trovino in una delle situazioni indicate al precedente art. 2, comma 4. 2. Il vincitore del concorso e' nominato funzionario di 2a in prova nella carriera direttiva del personale di ruolo della CONSOB, per la durata di sei mesi e con diritto al trattamento economico della qualifica, e assegnato alla sede di Roma. 3. L'accettazione della nomina in prova non puo' essere in alcun modo condizionata. 4. In seguito al conferimento della nomina in prova, l'interessato deve presentarsi, entro il termine indicato, presso la sede di Roma. Eventuali proroghe di detto termine, che non possono essere superiori a trenta giorni (salvo diverse previsioni normative vincolanti per la CONSOB), possono essere concesse solo per giustificati, documentati motivi. 5. Il candidato che ha conseguito la nomina e non assume servizio senza giustificato motivo entro il prescritto termine, e' dichiarato decaduto dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del regolamento del personale della CONSOB. 6. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 7. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova puo' essere prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennita' prevista dall'art. 16, comma 3, della I parte del regolamento del personale della CONSOB.