Art. 8 
 
 
         Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio 
 
 
    1. Possono accedere all'impiego presso la CONSOB i candidati che: 
      siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2; 
      non si trovino in una delle situazioni indicate  al  precedente
art. 2, comma 4. 
    2. I vincitori del concorso sono nominati funzionario  di  2a  in
prova nella carriera direttiva del personale di ruolo  della  CONSOB,
per la durata di sei mesi e  con  diritto  al  trattamento  economico
della qualifica, e assegnati alla sede di Roma. 
    3. L'accettazione della nomina in prova non puo' essere in  alcun
modo condizionata. 
    4.  In  seguito  al  conferimento  della  nomina  in  prova,  gli
interessati devono presentarsi, entro il termine indicato, presso  la
sede di Roma. Eventuali proroghe di detto termine,  che  non  possono
essere superiori a trenta giorni (salvo diverse previsioni  normative
vincolanti  per  la  CONSOB),  possono  essere  concesse   solo   per
giustificati, documentati motivi. 
    5. I candidati che hanno conseguito  la  nomina  e  non  assumono
servizio senza giustificato motivo entro il prescritto termine,  sono
dichiarati  decaduti  dalla  nomina,  come  previsto  dalle   vigenti
disposizioni del Regolamento del personale della CONSOB. 
    6. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina
in ruolo, previo giudizio favorevole della Commissione nazionale  per
le societa' e la borsa. 
    7. In caso di giudizio sfavorevole,  il  periodo  di  prova  puo'
essere prorogato di altri sei mesi, al  termine  dei  quali,  ove  il
giudizio sia ancora sfavorevole, e'  dichiarata  la  risoluzione  del
rapporto di impiego, con diritto  all'indennita'  prevista  dall'art.
16, comma 3, della  I  parte  del  Regolamento  del  personale  della
CONSOB.