Art. 2 
 
 
    L'art. 9 del decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010,
citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 9 (Accertamenti sanitari). -  1.  I  concorrenti  risultati
idonei alle prove di efficienza fisica  saranno  sottoposti,  a  cura
della  commissione  di  cui  al  precedente  art.  5,  comma  4,   ad
accertamenti   sanitari   volti   all'accertamento    del    possesso
dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale  ufficiale  in
servizio  permanente  del  ruolo   speciale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito. 
    2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'  accertata  con
le  modalita'  previste  dalle  direttive  tecniche  della  Direzione
generale della sanita' militare del  5  dicembre  2005  e  successive
modifiche ed integrazioni, impartite,  in  applicazione  del  decreto
ministeriale 4 aprile  2000,  n.  114,  citato  nelle  premesse,  per
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di inidoneita' al  servizio  militare  e  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare  in
ragione delle condizioni del soggetto al momento  della  visita.  Gli
accertamenti  sanitari  saranno  volti  a  verificare,  inoltre,   il
possesso da parte dei concorrenti dei  seguenti  specifici  requisiti
fisici: a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a
m. 1,61, se di sesso femminile; 
      b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10  e  non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico  normale  accertato
mediante visita oculistica; 
      c) percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione  ad
almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una  distanza  non
inferiore a quattro metri dall'altro, ovvero ad almeno sei  metri  di
distanza da un orecchio e ad una  distanza  non  inferiore  a  cinque
metri dall'altro; 
      d) normale assetto della struttura della personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale. 
    3. La suddetta commissione, prima di eseguire  la  visita  medica
generale, disporra' per tutti i concorrenti i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico; 
      d) visita psicologica ed eventuale visita psichiatrica; 
      e) valutazione ginecologica (per le sole concorrenti  di  sesso
femminile); 
      f) analisi completa delle urine con  esame  del  sedimento:  in
particolare sara'  effettuata  la  ricerca  dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamina,
cocaina,    oppiacei,    cannabinoidi,     barbiturici,     metadone,
benzodiazepine ed  altri.  In  caso  di  positivita',  disporra'  sul
medesimo   campione   test   di   conferma   (gascromatografia    con
spettrometria di massa); 
      g) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      h) esami diagnostici  volti  ad  accertare  l'abuso  di  alcool
mediante ricerca della CDT; 
      i)  visita  medica  generale;  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  quando,  per
la loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di  personalita'  abnorme  (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati  test
psicodiagnostici); 
      l)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta utile  per  consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale del concorrente. 
    4. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
precedente art. 8, comma 3 la commissione non potra'  procedere  agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile  2000,
n.  114,  secondo  il  quale  lo  stato  di  gravidanza   costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. 
    5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo: 
      
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Ai concorrenti giudicati idonei  la  commissione  attribuira'  un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali  del   profilo   sanitario   posseduto.   Ad   ogni
coefficiente 2 di ciascuna  delle  caratteristiche  somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1
del  profilo  stesso  sara'  attribuito  un  punteggio  pari  a  0,5.
Pertanto,  il  punteggio  massimo  conseguibile  al   termine   degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 
    6.  Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti: a) affetti da disturbi della parola anche  se  in  forma
lieve (dislalia o disartria); 
      b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l 'uso, anche  saltuario,  di  sostanze  stupefacenti,
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
      c) affetti da malattie o  lesioni  acute  per  le  quali  siano
previsti tempi lunghi  di  recupero  dello  stato  di  salute  e  dei
requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo; 
      d) imperfezioni ed infermita' che seppur non contemplate  nelle
precedenti  lettere,  risultano   comunque   incompatibili   con   il
successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. 
    7. La commissione, seduta  stante,  comunichera'  al  concorrente
l'esito della visita medica, che potra' prevedere  uno  dei  seguenti
giudizi: 
      a)  «idoneo  quale  ufficiale  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione  del
profilo sanitario di cui al precedente comma 5; 
      b) «inidoneo quale  ufficiale  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario dell'Esercito  in  servizio  permanente»,  con  indicazione
della  causa  di  inidoneita'.  I  concorrenti,  che  all'atto  degli
accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile  breve  durata,  per  le
quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione  migliorativa,
tale da  lasciare  prevedere  il  possibile  recupero  dell'idoneita'
fisica in  tempi  compatibili  con  lo  svolgimento  del  concorso  e
comunque entro i successivi  trenta  giorni,  saranno  sottoposti  ad
ulteriore valutazione  sanitaria  a  cura  della  stessa  commissione
medica  per  verificare  il  recupero  dell'idoneita'  fisica.  Detti
concorrenti saranno ammessi con riserva  a  sostenere  l'accertamento
attitudinale. I concorrenti che non avranno  recuperato,  al  momento
della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati  inidonei
ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi  potranno  tuttavia  far
pervenire alla Direzione generale  per  il  personale  militare  -  I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -  Casella
postale  15317  (Ufficio  postale  Roma  Laurentina)  -  00143  Roma,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo  a  quello  della
visita medica, anticipandola via fax (numero 06/517052774), specifica
istanza, corredata da idonea documentazione rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneita'. 
    Non saranno prese in considerazione istanze prive della  prevista
documentazione   ovvero   pervenute   oltre   i   termini   perentori
sopraindicati. 
    La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti  all'istanza
di cui sopra sara' valutata dalla commissione di  cui  al  precedente
art. 5, comma 5 che, solo se lo riterra' necessario, sottoporra'  gli
interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere  il
giudizio definitivo. 
    9. In caso di mancato accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 
    10.  In  caso  di  accoglimento   dell'istanza,   i   concorrenti
riceveranno, da parte  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare, la relativa comunicazione formale. 
    11. I concorrenti dichiarati «inidonei»  anche  a  seguito  della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli  ulteriori
accertamenti sanitari disposti  o  che  ad  essi  avranno  rinunciato
saranno esclusi dal concorso».