IL VICE DIRETTORE GENERALE Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente le disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, che prevede la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari in ferma prefissata, nonche' la delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore; Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004, concernente le modalita' di reclutamento dei volontari di ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, emanato ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 226/2004; Visto il decreto dirigenziale della Direzione generale per il personale militare (DGPM) 31 agosto 2009, n. 67, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 dell'8 settembre 2009, con cui e' stato emanato un bando per il reclutamento per l'anno 2010 di ottocentoventi VFP 1 nell'Aeronautica militare; Visto l'art. 1, comma 5 del citato decreto dirigenziale n. 66 che ha previsto la possibilita' di apportare modifiche allo stesso bando; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109 che ha previsto che la carenza accertata, totale o parziale, del deficit di G6PDH non costituisce causa di esclusione dal reclutamento nelle Forze armate; Visto il decreto dirigenziale 9 agosto 2010 della Direzione generale della sanita' militare, recante modifiche della direttiva riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la direttiva applicativa della Direzione generale della sanita' militare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2010, che ha previsto che all'atto delle visite mediche tutti i candidati dovranno esibire un certificato medico di buona salute, che attesti la presenza/assenza di manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti; Considerato che occorre, pertanto, modificare l'art. 9 del bando, prevedendo la produzione del menzionato certificato di stato di buona salute da parte di tutti i candidati del 2° blocco di incorporamento convocati per gli accertamenti psicofisici e attitudinali; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale della DGPM 22 giugno 2010, concernente la delega al vice direttore generale, Generale di divisione aerea Roberto Zappa, all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia, tra l'altro, di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, Decreta: Art. 1 Tra le premesse del bando, il penultimo «visto» e' sostituito dai seguenti: Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109 che ha previsto che la carenza accertata, totale o parziale, del deficit di G6PDH non costituisce causa di esclusione dal reclutamento nelle Forze armate; Visto il decreto dirigenziale 9 agosto 2010 della Direzione generale della sanita' militare, recante modifiche della direttiva tecnica e della direttiva riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la direttiva applicativa della Direzione generale della sanita' militare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2010, che ha previsto che all'atto delle visite mediche tutti i candidati dovranno esibire un certificato medico di buona salute, che attesti la presenza/assenza di manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.