IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,  concernente
le disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva  dello
strumento militare in professionale; 
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, che prevede la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di  leva  e  la  disciplina  dei
volontari in ferma prefissata, nonche' la delega al  Governo  per  il
conseguente coordinamento con la normativa di settore; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  1°  settembre  2004,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  di  ferma
prefissata  di  un  anno  (VFP  1)  dell'Esercito,  della  Marina   e
dell'Aeronautica, emanato ai sensi dell'art. 6 della citata legge  n.
226/2004; 
    Visto il decreto dirigenziale della  Direzione  generale  per  il
personale militare (DGPM) 31 agosto 2009,  n.  67,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»  -  n.  69
dell'8 settembre 2009, con cui e'  stato  emanato  un  bando  per  il
reclutamento per l'anno 2010 di ottocentoventi VFP 1 nell'Aeronautica
militare; 
    Visto l'art. 1, comma 5 del citato decreto dirigenziale n. 66 che
ha previsto la possibilita' di apportare modifiche allo stesso bando; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109  che  ha  previsto  che  la
carenza accertata, totale  o  parziale,  del  deficit  di  G6PDH  non
costituisce causa di esclusione dal reclutamento nelle Forze armate; 
    Visto il decreto  dirigenziale  9  agosto  2010  della  Direzione
generale della sanita' militare, recante  modifiche  della  direttiva
riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di inidoneita' al  servizio  militare  e  della  direttiva
tecnica per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Vista la direttiva applicativa  della  Direzione  generale  della
sanita' militare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre
2010, che ha previsto che  all'atto  delle  visite  mediche  tutti  i
candidati dovranno esibire un certificato medico di buona salute, che
attesti  la  presenza/assenza  di  manifestazioni  emolitiche,  gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti; 
    Considerato che occorre, pertanto, modificare l'art. 9 del bando,
prevedendo la produzione del menzionato certificato di stato di buona
salute da parte di tutti i candidati del 2° blocco di  incorporamento
convocati per gli accertamenti psicofisici e attitudinali; 
    Visto l'art. 1 del decreto  dirigenziale  della  DGPM  22  giugno
2010, concernente la delega al vice direttore generale,  Generale  di
divisione  aerea  Roberto  Zappa,  all'adozione  di  taluni  atti  di
gestione amministrativa in materia, tra l'altro, di reclutamento  del
personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Tra le premesse del bando, il penultimo «visto» e' sostituito dai
seguenti: 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109  che  ha  previsto  che  la
carenza accertata, totale  o  parziale,  del  deficit  di  G6PDH  non
costituisce causa di esclusione dal reclutamento nelle Forze armate; 
    Visto il decreto  dirigenziale  9  agosto  2010  della  Direzione
generale della sanita' militare, recante  modifiche  della  direttiva
tecnica  e   della   direttiva   riguardante   l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica per delineare il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la direttiva applicativa  della  Direzione  generale  della
sanita' militare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre
2010, che ha previsto che  all'atto  delle  visite  mediche  tutti  i
candidati dovranno esibire un certificato medico di buona salute, che
attesti  la  presenza/assenza  di  manifestazioni  emolitiche,  gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti.