Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la  presentazione  al
Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di  ricusazione
dei commissari. 
    Decorso tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 
    Il presente provvedimento non  e'  soggetto  a  registrazione  da
parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art.  7  comma  10,  della
legge 9 maggio 1989, n.168 e viene registrato nel repertorio generale
unico dell'ateneo; una copia originale va  conferita  alla  Direzione
amministrativa, un'altra  copia  originale  va  conservata  da  parte
dell'ufficio che ha emanato il provvedimento. 
 
                                                Il rettore: Tomasello