Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto  dall'art.  9
del  decreto  legge  21  aprile   1995   n.   120   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995 n. 236 per la presentazione
al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze   di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine  e,  comunque,  dopo
l'insediamento  della  commissione  non  sono  ammesse   istanze   di
ricusazione dei commissari.