Art. 5 Prove di ammissione L'esame di ammissione si svolge secondo le modalita' esplicitate all'art. 1. All'esame sono riservati complessivamente 60 punti. Per conseguire l'idoneita' e' necessario riportare nella valutazione complessiva dell'esame almeno 40/60. Il punteggio dell'esame potra' essere integrato, secondo quanto stabilito dal collegio dei docenti, dalla valutazione dei titoli dei candidati fino ad un massimo di 20 punti. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione giudicatrice prima della prova orale. Il punteggio finale e' dato dalla somma, in ottantesimi, del voto riportato nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La pubblicazione della data della prova d'esame di cui all'art. 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti. Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento valido: a) carta d'identita'; b) passaporto; c) patente di guida; d) tessera postale; e) tessera ferroviaria personale (se il candidato e' dipendente statale).