Art. 5 
 
 
                         Prove di ammissione 
 
 
    L'esame di ammissione si svolge secondo le modalita'  esplicitate
all'art. 1. 
    All'esame  sono  riservati   complessivamente   60   punti.   Per
conseguire l'idoneita'  e'  necessario  riportare  nella  valutazione
complessiva dell'esame almeno 40/60. 
    Il punteggio dell'esame potra' essere integrato,  secondo  quanto
stabilito dal collegio dei docenti, dalla valutazione dei titoli  dei
candidati fino ad un massimo di 20 punti. La valutazione  dei  titoli
e' effettuata dalla commissione giudicatrice prima della prova orale.
Il punteggio finale e' dato dalla somma,  in  ottantesimi,  del  voto
riportato nella prova orale e nella valutazione dei titoli. 
    La pubblicazione della data della prova d'esame di cui all'art. 1
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    Per sostenere la prova  i  candidati  dovranno  esibire  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento valido: 
      a) carta d'identita'; 
      b) passaporto; 
      c) patente di guida; 
      d) tessera postale; 
      e) tessera ferroviaria personale (se il candidato e' dipendente
statale).