Art. 9 Borse di studio L'universita' attribuisce agli ammessi, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello determinato dalle disposizioni di legge. Per l'anno accademico 2010/2011 detto importo ammonta a € 13.638,47 annui lordi (a tale cifra sara' detratto l'8,91% come quota I.N.P.S. a carico del borsista). A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. In caso di ulteriore parita' prevale il candidato piu' giovane anagraficamente. L'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50%. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attivita' didattiche ed e' erogata in rate mensili posticipate. Ai sensi dell'art. 12, comma 7 del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca il godimento della borsa di studio e' compatibile con altri redditi personali, purche' non superino il tetto massimo indicato annualmente dal consiglio di amministrazione. Per l'anno solare 2011 il limite di reddito e' stato fissato in € 15.000,00. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. I tre dottorandi ammessi al Progetto Unimib - A*STAR - Fondazione Cariplo riceveranno la predetta borsa di studio solo per il I anno di corso. Durante i due anni di permanenza in Singapore l'attivita' di ricerca sara' sostenuta direttamente ed esclusivamente da A*STAR secondo le seguenti modalita': assegno mensile dell'importo di 2.500,00 dollari di Singapore; contributo unico spese di 1.000,00 dollari di Singapore (subordinato al soggiorno di almeno 1 anno); contributo unico spese di viaggio di 1.500,00 dollari di Singapore