Art. 6 
 
 
             Preferenza e precedenza a parita' di merito 
 
 
    Le categorie di cittadini  che  hanno  preferenza  a  parita'  di
merito sono appresso elencate. 
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati per fatto di guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
la selezione; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o ªrafferma; 
      21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro  la
data del 31 dicembre  1997,  per  almeno  dodici  mesi,  in  progetti
approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, nei lavori socialmente utili per i quali e'  stata  prevista  la
medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso. 
    I concorrenti che abbiano superato la prova  orale  dovranno  far
pervenire a questo Ateneo, entro il termine  perentorio  di  quindici
giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova  orale,
i documenti in originale o in copia autenticata,  in  carta  semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e  47
del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2001,  attestanti
il possesso dei titoli di preferenza a parita' di  valutazione,  gia'
indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso  del
requisito  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.