IL DIRETTORE GENERALE 
                  del personale e della formazione 
                 dell'Amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e  il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e  successive
modifiche; 
    Vista  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche  ed
integrazioni,   recante   misure   urgenti   per    lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1999, n. 82; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto l'art. 124, ultimo comma del R.D. 30 gennaio 1941,  n.  12,
cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2, del  decreto  legislativo
17 novembre 1997, n. 398 e, come richiamato dalla legge  1°  febbraio
1989, n. 53 nonche' l'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
ottobre 1992, n. 443; 
    Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  2000,
n. 230; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia   di   documentazione   amministrativa   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
norme sulla tutela delle persone e  di  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali; 
    Vista la nota 14 dicembre  2009,  n.  0053218  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  Funzione
Pubblica, ha comunicato che con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri del 19 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 dicembre 2009, n. 288  questa  Amministrazione,  in  attuazione  a
quanto previsto dall'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre  2006
n. 226, e' stata autorizzata ad assumere, a tempo  indeterminato,  un
contingente di 74 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 16, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che  fanno  capo
alla diretta responsabilita' gestionale del  Direttore  Generale  del
Personale e della Formazione  del  Dipartimento  dell'Amministrazione
Penitenziaria; 
    Considerato che rientra nella competenza del  Direttore  Generale
del Personale e della Formazione la firma degli  atti  relativi  alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
 
    1. E' indetto, per l'anno 2010, un concorso pubblico, per titoli,
a domanda, per l'assunzione a complessivi n. 5 posti di cui n. 3  nel
ruolo maschile e n. 2 nel  ruolo  femminile,  di  allievo  agente  di
Polizia Penitenziaria, riservato al coniuge ed ai  figli  superstiti,
nonche' ai fratelli o alle sorelle,  qualora  unici  superstiti,  del
personale delle Forze di Polizia,  deceduto  o  reso  permanentemente
invalido al servizio, con invalidita' non inferiore  all'ottanta  per
cento  della  capacita'  lavorativa,  in  conseguenza  delle   azioni
criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,
n. 388 ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto  di  ferite  o
lesioni riportate  nell'espletamento  di  servizi  di  polizia  o  di
soccorso pubblico. 
    2. I posti, eventualmente non coperti all'esito  della  procedura
concorsuale,  in  uno  dei  ruoli,  saranno  devoluti  a  concorrenti
dell'altro ruolo, in ordine di graduatoria. 
    3. Lo svolgimento della procedura comprende: 
      a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      b) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      c) valutazione dei titoli.