Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non  superiore  agli
anni ventotto; 
      d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      e) essere in possesso delle qualita' morali e  di  condotta  di
cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come modificato dall'art.  6  comma  2  del  decreto  legislativo  17
novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della  legge  1°
febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 comma 2  del  decreto  legislativo
del 30 ottobre 1992, n. 443; 
      f) appartenere alle categorie  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76; 
      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al  servizio  nel
Corpo di polizia penitenziaria, in  conformita'  di  quanto  previsto
dagli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 e in particolare: 
        A) Requisiti psico-fisici: 
        1) sana e robusta costituzione fisica; 
        2) altezza non inferiore a cm 165 per gli uomini e cm 161 per
le donne. Il rapporto altezza - peso, il tono  e  l'efficienza  della
massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
        3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 
        4) visus naturale non inferiore  a  12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10  nell'occhio  che
vede di meno; 
        5) funzione  uditiva  con  soglia  audiometrica  media  sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 -  4000  Hz,  all'esame  audiometrico  in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che  sente  di
meno  e  a  15  decibel   all'altro   (perdita   percentuale   totale
biauricolare entro il 20%); 
        6) l'apparato dentario deve  essere  tale  da  assicurare  la
funzione masticatoria e, comunque: 
          devono essere presenti i dodici denti frontali superiori ed
inferiori; 
          e'  ammessa  la  presenza  di  non  piu'  di  sei  elementi
sostituiti con protesi fissa; 
          almeno due coppie contrapposte per  ogni  emiarcata  tra  i
venti denti posteriori; 
          gli elementi delle  coppie  possono  essere  sostituiti  da
protesi efficienti; 
          il totale dei denti mancanti o sostituiti  da  protesi  non
puo' essere superiore a sedici elementi. 
    Costituiscono  causa  di  non  idoneita'   le   imperfezioni   ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30  ottobre
1992, n. 443. 
        B) Requisiti attitudinali: 
        1) un livello evolutivo che consenta una valida  integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla  esperienza
di  vita,  ai  tratti  salienti  del  carattere  ed   al   senso   di
responsabilita'; 
        2) un controllo emotivo contraddistinto  dalla  capacita'  di
contenere i propri  atti  impulsivi  e  che  implichi  l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 
        3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,  sintomatica  di  una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive; 
        4)  una   adattabilita'   che   scaturisce   dal   grado   di
socievolezza,  dalla  predisposizione  al  gruppo,  ai   compiti   ed
all'ambiente di lavoro; 
        5) appartenere alle categorie di cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da pubblici uffici, nonche' coloro che  hanno  riportato  condanna  a
pena detentiva per delitti non colposi  o  sono  stati  sottoposti  a
misura di prevenzione. 
    3. Sono esclusi dal concorso i  candidati  non  in  possesso  dei
requisiti previsti nonche' i candidati  che  non  si  presentino  nel
luogo,  nel  giorno   e   nell'ora   stabilita   per   l'accertamento
dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle  qualita'
attitudinali. 
    4.  A  norma  dell'art.  128,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,  none  possono,
altresi', concorrere coloro che siano stati  dichiarati  decaduti  da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per  i  motivi  di
cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    5.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad   accertare   i
requisiti di moralita' e  condotta  dei  candidati  e  gli  ulteriori
requisiti per la partecipazione al  concorso,  nonche'  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    6. Per difetto dei requisiti di cui  al  precedente  comma  sara'
disposta, con decreto motivato del Direttore Generale della Direzione
Generale del Personale e della Formazione, l'esclusione dei candidati
al concorso. Detta esclusione potra' avvenire in qualunque momento.