Art. 5 
 
 
    Titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili 
 
 
    1.  Sono  ammessi  a  valutazione  i  titoli  di  studio   e   di
abilitazione professionale che devono essere posseduti alla  data  di
scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande. 
    a) Titoli di studio e abilitazione professionale: 
      1) diploma di laurea punti 2; 
        a) corso di specializzazione post laurea punti 0,5; 
        b) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5; 
      2) diploma di maturita' di scuola media  superiore  di  secondo
grado punti 1; 
      3) attestato di qualifica professionale punti 0,8. 
      I punteggi previsti ai punti 1) e 2) non  sono  cumulabili  tra
loro. 
    2. La commissione esaminatrice  indicata  al  successivo  art.  6
annota i titoli valutati ed i relativi punteggi  su  apposite  schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.