Art. 5 Titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili 1. Sono ammessi a valutazione i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande. a) Titoli di studio e abilitazione professionale: 1) diploma di laurea punti 2; a) corso di specializzazione post laurea punti 0,5; b) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5; 2) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado punti 1; 3) attestato di qualifica professionale punti 0,8. I punteggi previsti ai punti 1) e 2) non sono cumulabili tra loro. 2. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 6 annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.