Art. 7 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso  sono
tenuti a sottoporsi, nel  luogo,  giorno  ed  ora  che  saranno  loro
preventivamente comunicati, alla  visita  medica  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
Commissione composta in conformita' a quanto previsto dal terzo comma
dell'art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.  443  anche
da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso  strutture
del  Ministero  della  Giustizia,  ovvero  individuabili  secondo  le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo  decreto
legislativo 443/92. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero appartenenti all'area funzionale terza. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono sottoposti  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto  di  diritto  privato,   corrispondendo   la   retribuzione
stabilita con decreto primo agosto 1995 del Ministro della  Giustizia
di  concerto  con  il  Ministro  del   Tesoro,   Bilancio   e   della
Programmazione Economica. 
    6. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    7. La Commissione  medica  di  seconda  istanza  e'  composta  in
conformita' a quanto previsto dal  quarto  comma  dell'art.  107  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero  da  un  dirigente
medico superiore e due  dirigenti  medici  individuabili  secondo  le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120  del  citato  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    8. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto  motivato  dal  Direttore  Generale  del  personale  e  della
formazione.