Art. 7 Accertamenti psicofisici 1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta in conformita' a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo 443/92. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero appartenenti all'area funzionale terza. 4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. 5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato, corrispondendo la retribuzione stabilita con decreto primo agosto 1995 del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica. 6. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 7. La Commissione medica di seconda istanza e' composta in conformita' a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da un dirigente medico superiore e due dirigenti medici individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Direttore Generale del personale e della formazione.