Art. 9 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1.  Ultimata  la  valutazione   dei   titoli,   la   Commissione,
individuata dall'art. 6, forma le graduatorie di  merito  sulla  base
del punteggio finale, determinato ai sensi  del  precedente  art.  5,
conseguito da ciascun candidato. 
    2. A parita' di merito saranno applicate le  preferenze  previste
dall'art. 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. Con decreto del  Direttore  Generale  del  personale  e  della
formazione, riconosciuta la  regolarita'  del  procedimento,  vengono
approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati  i  vincitori  e
gli   idonei   non   vincitori   del   concorso   sotto    condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.