Art. 7 Ai titoli potra' essere attribuito un punteggio complessivo pari a 20. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono i seguenti: 1. titolo di studio: titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso , valutabile limitatamente al voto conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso, e altri titoli quali diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, masters universitarii: fino ad un massimo di punti 4; 2. attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati: fino ad un massimo di punti 1; 3. titoli scientifici quali pubblicazioni e/o Presentazioni a Congressi Internazionali relative agli argomenti delle prove d'esame: fino ad un massimo di punti 4; 4. servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso Universita', soggetti pubblici o privati o nell'ambito di attivita' professionali o imprenditoriali svolte in proprio, con particolare riferimento ad esperienza lavorativa attinente l'attivita' organizzativa di corsi di formazione: fino ad un massimo di punti 6; 5. incarichi professionali e/o incarichi ricoperti in ambito lavorativo: fino ad un massimo di punti 1; 6. altri titoli quali attivita' didattiche, partecipazione a convegni o congressi, borse di studio presso enti pubblici, servizio civile volontario Nazionale e tirocinio formativo e di orientamento, previsto dal decreto ministeriale 25.3.1998, n. 142, attinenti al posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 3; 7. servizio prestato con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. con particolare riferimento ad esperienza lavorativa attinente l'attivita' organizzativa di corsi di formazione: fino ad un massimo di punti 1. Il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la valutazione: a) in originale oppure b) in copia conforme autenticata ai sensi di legge oppure c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli e' conforme all'originale oppure d) con autocertificazione, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigenti. Nell'autocertificazione il candidato dovra' specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli dichiarati. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra' resa nota agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.