Art. 7 
 
 
    Ai titoli potra' essere attribuito un punteggio complessivo  pari
a 20. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono i seguenti: 
      1.  titolo  di  studio:  titolo   di   studio   richiesto   per
l'ammissione  al  concorso  ,  valutabile   limitatamente   al   voto
conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo previsto
per il conseguimento del titolo stesso, e altri titoli quali  diploma
di specializzazione, dottorato  di  ricerca,  masters  universitarii:
fino ad un massimo di punti 4; 
      2. attestati di qualificazione e/o specializzazione  rilasciati
a  seguito  di  frequenza  di  corsi  di   formazione   professionale
organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati: fino  ad  un
massimo di punti 1; 
      3. titoli scientifici quali pubblicazioni e/o  Presentazioni  a
Congressi Internazionali relative agli argomenti delle prove d'esame:
fino ad un massimo di punti 4; 
      4. servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato  presso
Universita', soggetti pubblici o privati o nell'ambito  di  attivita'
professionali o imprenditoriali svolte in  proprio,  con  particolare
riferimento   ad   esperienza   lavorativa   attinente    l'attivita'
organizzativa di corsi di formazione: fino ad un massimo di punti 6; 
      5. incarichi professionali e/o incarichi  ricoperti  in  ambito
lavorativo: fino ad un massimo di punti 1; 
      6. altri titoli quali attivita'  didattiche,  partecipazione  a
convegni o congressi, borse di studio presso enti pubblici,  servizio
civile volontario Nazionale e tirocinio formativo e di  orientamento,
previsto dal decreto ministeriale 25.3.1998,  n.  142,  attinenti  al
posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 3; 
      7. servizio prestato con contratto a tempo determinato ai sensi
dell'art. 19 del C.C.N.L. con particolare riferimento  ad  esperienza
lavorativa  attinente   l'attivita'   organizzativa   di   corsi   di
formazione: fino ad un massimo di punti 1. 
    Il  candidato  puo'  produrre  i  titoli  di  cui   richiede   la
valutazione: 
      a) in originale 
oppure 
      b) in copia conforme autenticata ai sensi di legge 
oppure 
      c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia  dei  titoli
e' conforme all'originale 
oppure 
      d) con autocertificazione, nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa  vigenti.  Nell'autocertificazione  il   candidato   dovra'
specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile  al  fine
della valutazione dei titoli dichiarati. 
    L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere  ad  idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive. 
    Non e' consentito il  riferimento  a  documenti  o  pubblicazioni
presentati presso questa od  altre  amministrazioni,  o  a  documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 
    Agli atti e documenti redatti in  lingua  straniera  deve  essere
allegata una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza  consolare  o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale. 
    La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove  scritte  e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e  verra'
resa nota  agli  interessati  prima  dell'effettuazione  delle  prove
orali.