Art. 7 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nella  prova  scritta  e  nella
prova orale. 
    Le  Commissioni  di  cui  all'art.  5  compilano  le   rispettive
graduatorie di merito seguendo  l'ordine  decrescente  del  punteggio
complessivo in ciascuno dei concorsi. 
    La Banca d'Italia  forma  le  graduatorie  finali  in  base  alle
relative graduatorie di merito e agli eventuali titoli di  riserva  o
preferenza, rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati dal candidato
nella domanda. 
    Fermo restando quanto precede, qualora piu'  candidati  risultino
in posizione di ex aequo, viene data  preferenza  al  candidato  piu'
giovane di eta'. 
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di  coprire  in
tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri  elementi  idonei,
seguendo l'ordine delle graduatorie finali. 
    La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta'  di  utilizzare
le graduatorie finali entro cinque anni dalla  data  di  approvazione
delle stesse.