Art. 12 
 
 
                    Nomina a magistrato ordinario 
 
 
    I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per  esami
sono classificati secondo il numero totale  dei  punti  riportati  e,
nello  stesso  ordine,  sono  nominati,  con  decreto   ministeriale,
magistrati ordinari  in  tirocinio  nei  limiti  dei  posti  messi  a
concorso e nei tempi, anche diversi, consentiti dall'art. 9, commi  5
e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30
luglio 2010, n. 122. 
    I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita'
da parte dell'organo di controllo. 
    I vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo  dopo
la scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'art.  38  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.