Art. 2 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante: 
    a) sia cittadino italiano ed appartenga o sia  aggregato  ad  uno
dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino; 
    b) abbia l'esercizio dei diritti civili; 
    c) sia di condotta incensurabile; 
    d) sia in possesso dell'attestato previsto dagli  artt.  3  e  4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010,
n. 86; 
    e) sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira; 
    f) sia in posizione regolare nei confronti del servizio  di  leva
al quale sia stato eventualmente chiamato; 
    g) non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso
per esami alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda; 
    h) rientri, senza  possibilita'  di  cumulare  le  anzianita'  di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie: 
    1) magistrati amministrativi e contabili; 
    2) procuratori dello Stato  che  non  sono  incorsi  in  sanzioni
disciplinari; 
    3)  dipendenti  dello  Stato,  con   qualifica   dirigenziale   o
appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal  vigente
contratto collettivo nazionale di  lavoro,  comparto  Ministeri,  con
almeno  cinque  anni  di  anzianita'  nella  qualifica,  che  abbiano
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per  il  quale
era richiesto il possesso del diploma  di  laurea  in  giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine  di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni  e  che
non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
    4) appartenenti al personale universitario di  ruolo  docente  di
materie  giuridiche  in   possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
    5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla  ex
area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a
carattere nazionale e degli enti locali, che  abbiano  costituito  il
rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale  era  richiesto
il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo
che non  si  tratti  di  seconda  laurea,  al  termine  di  un  corso
universitario di durata non inferiore  a  quattro  anni,  con  almeno
cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle predette
carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
    6) avvocati iscritti all'albo che non sono  incorsi  in  sanzioni
disciplinari; 
    7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario
(giudice di pace, giudice onorario  di  tribunale,  vice  procuratore
onorario, giudice onorario  aggregato)  per  almeno  sei  anni  senza
demerito, senza essere stati revocati  e  che  non  sono  incorsi  in
sanzioni disciplinari; 
    8) laureati in possesso del diploma di laurea  in  giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine  di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni  e  del
diploma conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto  legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche; 
    9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,  al
termine di un corso universitario di durata non inferiore  a  quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno  conseguito
il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 
    10) laureati che hanno conseguito la laurea in  giurisprudenza  a
seguito di un corso universitario di durata non inferiore  a  quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno  conseguito
il diploma  di  specializzazione  in  una  disciplina  giuridica,  al
termine di un corso di studi della durata non inferiore  a  due  anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; 
    11) laureati che hanno conseguito la laurea in  giurisprudenza  a
seguito di un corso universitario di durata non inferiore  a  quattro
anni, essendosi iscritti al relativo corso  di  laurea  anteriormente
all'anno accademico 1998 - 1999; 
    i) sia in possesso degli altri requisiti  richiesti  dalle  leggi
vigenti. 
    Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di  30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ยช  serie  speciale,
concorsi ed esami-.