Art. 5 
 
 
                          Prove concorsuali 
 
 
    L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. 
    La prova scritta consiste  nello  svolgimento  di  tre  elaborati
teorici vertenti su: 
    a. diritto civile; 
    b. diritto penale; 
    c. diritto amministrativo. 
    Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno
a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia. 
    La prova orale verte su: 
    a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; 
    b. procedura civile; 
    c. diritto penale; 
    d. procedura penale; 
    e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; 
    f. diritto commerciale e fallimentare; 
    g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
    h. diritto comunitario; 
    i. diritto internazionale pubblico e privato; 
    l.  elementi  di   informatica   giuridica   e   di   ordinamento
giudiziario; 
    m. colloquio su una lingua  straniera  scelta  fra  le  seguenti:
inglese, spagnolo e francese. Ai sensi dell'art. 36 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  le  prove  di
concorso devono tener conto  del  particolare  ordinamento  giuridico
amministrativo della provincia di Bolzano. 
    Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall'art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.