Art. 11 Borse di studio 1. Ai candidati dichiarati vincitori, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del presente bando, e' conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I rimanenti idonei ammessi su posti senza borsa possono accedere alla scuola di dottorato, fino al numero di posti previsti. 2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a Euro 12.911,42 sara' conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo annuale e' pari a euro 13.638,47 al lordo del contributo previdenziale INPS a gestione separata, a carico del borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo deliberato dal Collegio dei Docenti. La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. In tal caso il pagamento complessivo di quanto dovuto deve essere versato all'interessato in anticipo rispetto alla data di inizio del periodo di permanenza all'estero. Gli interessati hanno l'obbligo di richiedere all'ente estero presso cui e' avvenuto il soggiorno un certificato originale indicante l'esatto periodo di permanenza. Detto originale dovra' essere consegnato all'Ufficio Dottorato di Ricerca, al rientro in sede, pena la restituzione di quanto percepito. Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata del corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali). 3. I dottorandi titolari di borsa di studio potranno recarsi per periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei mesi solo previo parere favorevole del Collegio dei Docenti fermo restando che per periodi di durata inferiore al semestre e' necessario solo il consenso del coordinatore. 4. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. 5. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria di merito, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 del presente bando. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. 6. Il dottorando che non conclude l'anno di corso per ragioni di lavoro o per scelta personale, e' tenuto a restituire le somme percepite nello stesso anno di corso. 7. Le borse di studio sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 4 della legge 13 agosto 1984.