Art. 11 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. Ai candidati  dichiarati  vincitori,  ai  sensi  del  comma  6
dell'art. 8 del presente bando, e' conferita la borsa di studio, fino
alla concorrenza del numero di borse disponibili. I rimanenti  idonei
ammessi  su  posti  senza  borsa  possono  accedere  alla  scuola  di
dottorato, fino al numero di posti previsti. 
    2. Ai dottorandi italiani  e  stranieri,  con  reddito  personale
complessivo  annuo  lordo  non  superiore  a  Euro  12.911,42   sara'
conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa  vigente,  una
borsa di studio il cui importo annuale e' pari a  euro  13.638,47  al
lordo del contributo previdenziale INPS a gestione separata, a carico
del borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo. 
    La durata della borsa di studio e'  pari  all'intera  durata  del
corso. Le borse sono confermate con il passaggio all'anno  successivo
deliberato dal Collegio dei Docenti. 
    La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di  studio  e'  di
norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno. 
    L'importo della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per  eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. In tal caso  il
pagamento  complessivo  di  quanto   dovuto   deve   essere   versato
all'interessato in anticipo rispetto alla data di inizio del  periodo
di  permanenza  all'estero.  Gli  interessati  hanno   l'obbligo   di
richiedere all'ente estero presso cui e'  avvenuto  il  soggiorno  un
certificato originale indicante l'esatto periodo di permanenza. Detto
originale dovra' essere consegnato all'Ufficio Dottorato di  Ricerca,
al rientro in sede, pena la restituzione di  quanto  percepito.  Tali
periodi non possono complessivamente superare la meta'  della  durata
del corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali). 
    3. I dottorandi titolari di borsa di studio potranno recarsi  per
periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei mesi  solo
previo parere favorevole del Collegio dei Docenti fermo restando  che
per periodi di durata inferiore al semestre  e'  necessario  solo  il
consenso del coordinatore. 
    4. Chi abbia usufruito di una borsa di studio  per  un  corso  di
dottorato anche per un  solo  anno  o  frazione  di  esso,  non  puo'
chiedere di fruirne una seconda volta. 
    5. Le borse di studio sono assegnate  secondo  l'ordine  definito
nella  relativa  graduatoria  di  merito,  ai  sensi  del   comma   6
dell'articolo 8 del presente bando. A parita' di  merito  prevale  la
valutazione della  situazione  economica  determinata  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. 
    6. Il dottorando che non conclude l'anno di corso per ragioni  di
lavoro o per scelta  personale,  e'  tenuto  a  restituire  le  somme
percepite nello stesso anno di corso. 
    7. Le borse di studio sono esenti dall'imposta locale sui redditi
e da quella sul reddito delle persone fisiche ai  sensi  dell'art.  4
della legge 13 agosto 1984.