Art. 13 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    1. Gli iscritti hanno l'obbligo  di  frequentare  i  corsi  della
scuola di dottorato e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 
    2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso  dell'intera  durata
del dottorato, di  contemporanea  iscrizione  a:  Corso  di  Diploma,
Laurea, Corso di Formazione, Master,  altro  Dottorato  e  Scuole  di
Specializzazione  e,  pertanto,  gli  stessi   hanno   l'obbligo   di
sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta  la  durata  del
corso di dottorato. 
    3. La frequenza dei corsi della scuola di dottorato  puo'  essere
sospesa nei seguenti casi,  previa  deliberazione  del  Collegio  dei
Docenti: 
      a) maternita'; 
      b) servizio civile; 
      c) grave e documentata malattia. 
    4. Su decisione motivata del Collegio  dei  Docenti,  il  Rettore
puo' disporre l'esclusione dal dottorato di ricerca o la  ripetizione
dell'anno, nonche' la revoca della  borsa  di  studio,  nei  seguenti
casi: 
      a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente  al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato; 
      b) attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza  preventiva
autorizzazione del Collegio dei Docenti; 
      c) assenze prolungate ingiustificate. 
    Nei casi suddetti la borsa di studio viene revocata ed  e'  fatto
obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti,  relativi
all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento. 
    5. Alla  fine  di  ciascun  anno  gli  iscritti  alla  scuola  di
dottorato  dovranno  presentare   una   particolareggiata   relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei Docenti,  che  ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'  e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
Rettore  il   proseguimento   del   dottorato   di   ricerca   ovvero
l'esclusione. 
    6. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il corso durante l'anno di frequenza,  decade  dal  dottorato  e  dal
diritto di percepire gli ulteriori ratei di  borsa  ed  e'  tenuto  a
restituire le somme percepite nello stesso anno di corso. 
    8. Il dottorando previa autorizzazione del Collegio dei  Docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca, fino
ad un massimo di 30 ore per anno accademico. 
    9. I  dottorandi  con  borsa  di  studio  possono  rinunciare  al
proseguimento della borsa  di  studio  e  chiedere  al  Collegio  dei
Docenti di formulare un programma per proseguire  la  loro  attivita'
formativa fino  al  conseguimento  del  titolo,  anche  in  un  tempo
superiore a quello  stabilito  per  i  corsi  normali,  comunque  non
superiore alla durata fissata nel bando di concorso  incrementata  di
un anno, escluso l'anno di  eventuale  proroga  per  la  redazione  e
presentazione della tesi o per l'espletamento dell'esame  finale  per
il conseguimento del titolo di dottore di Ricerca.