Art. 13 Obblighi e diritti dei dottorandi 1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi della scuola di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata del dottorato, di contemporanea iscrizione a: Corso di Diploma, Laurea, Corso di Formazione, Master, altro Dottorato e Scuole di Specializzazione e, pertanto, gli stessi hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato. 3. La frequenza dei corsi della scuola di dottorato puo' essere sospesa nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei Docenti: a) maternita'; b) servizio civile; c) grave e documentata malattia. 4. Su decisione motivata del Collegio dei Docenti, il Rettore puo' disporre l'esclusione dal dottorato di ricerca o la ripetizione dell'anno, nonche' la revoca della borsa di studio, nei seguenti casi: a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato; b) attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza preventiva autorizzazione del Collegio dei Docenti; c) assenze prolungate ingiustificate. Nei casi suddetti la borsa di studio viene revocata ed e' fatto obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento. 5. Alla fine di ciascun anno gli iscritti alla scuola di dottorato dovranno presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei Docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al Rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. 6. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato e dal diritto di percepire gli ulteriori ratei di borsa ed e' tenuto a restituire le somme percepite nello stesso anno di corso. 8. Il dottorando previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca, fino ad un massimo di 30 ore per anno accademico. 9. I dottorandi con borsa di studio possono rinunciare al proseguimento della borsa di studio e chiedere al Collegio dei Docenti di formulare un programma per proseguire la loro attivita' formativa fino al conseguimento del titolo, anche in un tempo superiore a quello stabilito per i corsi normali, comunque non superiore alla durata fissata nel bando di concorso incrementata di un anno, escluso l'anno di eventuale proroga per la redazione e presentazione della tesi o per l'espletamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di Ricerca.