Art. 2 
 
 
                 Requisiti per l'accesso alla Scuola 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione alla Scuola di dottorato di Scienza e Tecnica  «Bernardino
Telesio» di cui al precedente art. 1,  senza  limiti  di  eta'  e  di
cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli  stati
di appartenenza o di provenienza, coloro che siano in possesso: 
      a) di diploma di laurea conseguito prima del nuovo  ordinamento
didattico di cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; 
      b) di laurea Magistrale in seguito all'ordinamento didattico di
cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; 
      c) titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. 
    Non possono presentare domanda di partecipazione coloro  i  quali
siano in possesso della sola laurea triennale. 
    2. I cittadini stranieri in possesso di titolo che non  sia  gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno nella domanda  di
partecipazione al concorso fare espressa richiesta, al  Collegio  dei
Docenti, di equipollenza alla laurea del titolo di studio  presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al  quale  intendono
concorrere) e corredare la  domanda  stessa  dei  documenti  utili  a
consentire tale dichiarazione, come meglio specificato nel successivo
articolo 6. Tutti i documenti presentati dovranno essere  tradotti  e
legalizzati dalle competenti rappresentanze  italiane  del  paese  di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione  di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. 
    3. Valgono le stesse disposizioni di cui al  precedente  comma  2
per i  cittadini  italiani  in  possesso  di  una  laurea  conseguita
all'estero, che non sia gia' stata  dichiarata  equipollente  ad  una
laurea italiana. 
    4. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto  al  comma  1
entro il giorno  antecedente  la  data  di  svolgimento  della  prova
concorsuale. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con  riserva»
ed il candidato  sara'  tenuto  a  presentare,  pena  esclusione  dal
concorso,  autocertificazione  del  conseguito  diploma  di   laurea,
direttamente al Presidente della Commissione Giudicatrice. Qualora il
candidato consegua il titolo di diploma di laurea almeno  la  settima
precedente  a  quella  della  prova  concorsuale   sara'   tenuto   a
presentare,    pena    esclusione    dal    concorso,    la    stessa
autocertificazione all'Ufficio Dottorato di Ricerca. 
    5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di  Dottore
di Ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad  un  corso
di dottorato  diverso  da  quello  posseduto,  senza  poter  comunque
usufruire di posti coperti da borsa di studio. 
    6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione
dal concorso, per  difetto  dei  requisiti  prescritti,  puo'  essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento. Sara', inoltre,  esclusa  la
domanda presentata o spedita oltre il termine stabilito al successivo
art. 5. 
    7.  I  candidati  dovranno  presentare,  pena  esclusione   dalla
selezione, un  progetto  di  ricerca,  debitamente  sottoscritto,  un
curriculum   vitae   e   studiorum   autocertificato   e    eventuali
pubblicazioni.