Art. 2 Requisiti per l'accesso alla Scuola 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di dottorato di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio» di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza, coloro che siano in possesso: a) di diploma di laurea conseguito prima del nuovo ordinamento didattico di cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; b) di laurea Magistrale in seguito all'ordinamento didattico di cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; c) titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso della sola laurea triennale. 2. I cittadini stranieri in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno nella domanda di partecipazione al concorso fare espressa richiesta, al Collegio dei Docenti, di equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere) e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire tale dichiarazione, come meglio specificato nel successivo articolo 6. Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. 3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2 per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una laurea italiana. 4. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto al comma 1 entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prova concorsuale. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena esclusione dal concorso, autocertificazione del conseguito diploma di laurea, direttamente al Presidente della Commissione Giudicatrice. Qualora il candidato consegua il titolo di diploma di laurea almeno la settima precedente a quella della prova concorsuale sara' tenuto a presentare, pena esclusione dal concorso, la stessa autocertificazione all'Ufficio Dottorato di Ricerca. 5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di Dottore di Ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad un corso di dottorato diverso da quello posseduto, senza poter comunque usufruire di posti coperti da borsa di studio. 6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento. Sara', inoltre, esclusa la domanda presentata o spedita oltre il termine stabilito al successivo art. 5. 7. I candidati dovranno presentare, pena esclusione dalla selezione, un progetto di ricerca, debitamente sottoscritto, un curriculum vitae e studiorum autocertificato e eventuali pubblicazioni.