Art. 3 
 
 
                   Titolari di assegni di ricerca 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui  al  precedente
art. 1, senza limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi
dell'art. 51, comma 6 della legge n.  449  del  27  dicembre  1997  e
successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di contratto
di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza
oltre i  termini  fissati  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione all'ammissione alla scuola  di  dottorato  di  cui  al
presente bando. In caso di ammissione alla scuola, i  posti  relativi
sono da considerarsi  in  soprannumero  rispetto  a  quelli  indicati
all'art. 1. 
    2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di  studio,  neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo  di  godimento
dell'assegno di ricerca.