Art. 3 Titolari di assegni di ricerca 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di contratto di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione all'ammissione alla scuola di dottorato di cui al presente bando. In caso di ammissione alla scuola, i posti relativi sono da considerarsi in soprannumero rispetto a quelli indicati all'art. 1. 2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca.