Art. 4 
 
 
                         Dipendente pubblico 
 
 
    Ai sensi dell'art. 52,  comma  57  della  legge  n.  448  del  21
dicembre 2001, il pubblico dipendente ammesso ai corsi  o  scuole  di
dottorato  di  ricerca  e'   collocato,   a   domanda,   in   congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per  il  periodo  di
durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste. In caso di ammissione alla scuola di  dottorato
di  ricerca  senza  borsa  di  studio,  o  di  rinuncia   a   questa,
l'interessato  in  aspettativa  conserva  il  trattamento  economico,
previdenziale   e   di   quiescenza    in    godimento    da    parte
dell'amministrazione  pubblica  presso  la  quale  e'  instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  immediatamente  successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi  corrisposti.  Il  periodo  di
congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione   di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.